neldiritto.it neldirittoeditore.it neldirittoformazione.it aspiranteavvocato.it espertoappalti.it
14 lezioni Video-streaming
Sos Pareri
iscriviti alla newsletter sarai aggiornato fino alla data dell'esame

FAQ


Intendo iscrivermi nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, come procedere?


  • Il praticante che intende iscriversi per la prima volta nel registro speciale, deve rivolgere apposita istanza al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza. A tale domanda deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso cui il praticante intende svolgere il patrocinio.





Non ho conoscenze nel settore, come posso reperire uno studio interessato ad accogliere un praticante?


  • Presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza è solitamente disponibile un registro in cui, oltre all'indicazione di alcuni studi legali che sono alla ricerca di collaboratori, è possibile inserire i propri dati e la propria disponibilità. Accade spesso che gli studi che ricercano praticanti contattino gli stessi attraverso questo utile canale. E' bene ricordare che soltanto gli avvocati abilitati da almeno un biennio sono legittimati alla preparazione dei praticanti.





Per ottenere l'iscrizione al Registro dei Praticanti, oltre agli adempimenti di legge si deve anche sostenere un esame presso il CdO oppure è sufficiente presentare la richiesta?


  • E' sufficiente effettuare la richiesta (avendone i requisiti e allegando i documenti necessari).





Il praticantato può essere sostituito dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.1, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101?


  • La frequenza del corso post-universitario è sostitutiva della frequenza dello studio dell'avvocato solamente per un anno di pratica. Per gli anni successivi è comunque obbligatoria la frequenza dello stuidio legale. In tale ipotesi, il praticante deve dichiarare al CdO, all'atto dell'iscrizione, che intende frequentare un corso post-universitario ed indicarlo specificatamente. Deve altresì allegare, in sostituzione della dichiarazione dell'avvocato, una certificazione rilasciata dall'Università, attestante la sua iscrizione al corso post-universitario di pratica forense. Al termine del corso il Direttore dovrà attestare l'avvenuta frequenza.





La frequenza dello studio legale può essere sostituita dalla frequenza di scuole di formazione professionale di cui all'art. 3, D.P.R. 10 Aprile 1990 n.101?


  • La frequenza di scuole professionali di cui all'art. 3, D.P.R. 101/1990 è solitamente integrativa della pratica forense.





Posso svolgere la pratica presso gli Uffici Legali di enti territoriali dello Stato?


  • Si, è ammesso lo svolgimento della pratica presso gli Uffici Legali di enti territoriali dello Stato o enti previdenziali che abbiano un Ufficio nel Circondario del Foro di appartenenza. La pratica potrà avvenire sotto la direzione di ciascun avvocato operante nell'Ufficio.





A quante udienze devo presenziare? Come posso regolarmi?


  • L'assistenza alle udienze non potrà essere inferiore a venti per ogni semestre e deve essere distribuita in modo uniforme; non potrà essere concentrata in "pochi giorni consecutivi". Sono escluse le udienze di mero rinvio. Il praticante, inoltre, non può presenziare a più di due udienze al giorno.





Le presenze alle udienze sono valide solamente presso il Tribunale al cui ordine si è iscritti?


  • Le presenze in udienza dovrebbero essere certificate nel Foro in cui viene esercitata la pratica, salvo diversa disposizione del CdO del Tribunale di appartenenza.





Sono un praticante non abilitato, posso presenziare alle udienze in sostituzione del mio dominus?


  • La presenza all'udienza del praticante non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, nè alla sostituzione di un avvocato (fatti che costituiscono infrazione disciplinare ed integrano gli estremi dell'esercizio abusivo della professione forense).





Entro quanti giorni devo consegnare il libretto di pratica?


  • Entro 30 giorni dal compimento di ogni semestre di pratica il libretto - debitamente compilato in ogni sua parte -  dovrà essere consegnato per la vidimazione al Consiglio dell'Ordine. Prima del deposito, il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall'avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica. Nell'ipotesi in cui il dominus abbia delegato altri avvocati a consentire la preparazione e l'assistenza del praticante ad udienze di loro processi, il libretto dovrà essere sottoscritto anche da questi ultimi, allegando copia della lettera di delega.





In cosa consiste il colloquio di accertamento della pratica forense?


  • Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'effettiva pratica svolta - al termine di ogni semestre o diversamente, a seconda del regolamento interno  - con un colloquio del praticante. Esso avrà ad oggetto:

    domande di carattere tecnico;

    le cause trattate nelle udienze cui il praticante ha partecipato, relativamente alle pratiche patrocinate dall'avvocato presso il quale svolge la pratica;

    gli atti giudiziali e stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato;

    le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito e collaborato;

    la relazione in materia di deontologia e l'attività svolta durante tutto il periodo di pratica.

    Va comunque ricordato che l'esaminatore ha piena discrezionalità in materia. 





Come viene calcolato ogni semestre?


  • Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dall'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro speciale.





Posso integrare la pratica con l'attività di altro studio legale?


  • Il praticante che voglia intergrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le concrete modalità di svolgimento; all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa.





La pratica forense ha ancora una durata di due anni?


  • Si, la pratica forense ha durata pari a due anni, suddivisi in quattro semestri.





Ho vinto una borsa di studio per un Master, è possibile ottenere una sospensione dall'albo?


  • La sospensione della pratica forense può essere concessa per un periodo massimo di sei mesi (poichè la pratica deve essere "assidua, continua, etc."). Non esiste un diritto alla sospensione, ma la sospensione è solo ed esclusivamente una "concessione" dell'Ordine al praticante. Perchè possa essere concessa la sospensione (vista come eccezione alla regola della continuità del periodo di pratica) vi devono essere giustificati e documentati motivi. In caso di interruzione della pratica, per un periodo superiore di sei mesi, perde efficacia la pratica già svolta.





Per motivi personali ho dovuto lasciare il praticantato ( non una mera sospensione ma una interruzione, una rinuncia). Adesso vorrei ricominciare, posso farlo?


  • Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, il praticante è cancellato dal "Registro Speciale dei Praticanti", rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.  Il Consiglio dell'Ordine assegnerà una nuova data di inizio pratica.





E' possibile proseguire la pratica presso una studio legale diverso da quello dichiarato all'atto della domanda?


  • Qualora il praticante intenda proseguire la pratica presso uno studio diverso da quello dichiarato all'atto della domanda deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. Mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica già svolto non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica medesima e del rilascio del certificato.





Terminato il primo anno di pratica, sono obbligato a richiedere l'abilitazione al pratrocinio?


  • No. La scelta tra la richiesta di abilitazione o il proseguimento della pratica nello stesso modo in cui si è svolta quella del primo anno è rimessa al praticante. Egli è libero di chiedere l'abilitazione oppure no, non cambiando nulla ai fini del corretto compimento della pratica.





Come posso ottenere l'abilitazione all'esercizio (limitato) della professione?


  • Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante può presentare domanda presso il CdO di appartenenza per ottenere l'abilitazione al patrocinio, nei termini chiariti dal Consiglio Nazionale Forense con Circolare del 22 gennaio 2007, n. 5-C/2007 recante: "Abilitazione al patrocinio del praticante avvocato - sessennio di pratica". L'esercizio di tale attività potrà avvenire solo dopo il superamento del colloquio dinanzi al CdO di appartenenza e dopo il giuramento prestato dinanzi al Presidente del Tribunale.





Qual è l'ambito di competenza del praticante abilitato al patrocinio?


  • Il praticante abilitato al patrocinio può esercitare le sue funzioni di difensore nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali, tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999, n. 479.





Quale validità ha l'abilitazione all'esercizio (limitato) della professione?


  • Ha durata di sei anni, a decorrere dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine di conferimento dell'abilitazione al patrocinio.





Quali gli onorari e i diritti spettanti al praticante ammesso al patrocinio?


  • Ai sendi del D.M. 05.10.94 n. 584, al praticante ammesso al patrocinio competono la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.





Sono un praticante abilitato al patrocinio, posso continuare la pratica al di fuori dello studio del mio dominus?


  • L'art. 8 del D.P.R. 101/1990 prevede la facoltà per il praticante avvocato abilitato all'esercizio di continuare la pratica (al termine del primo anno, cioè dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio) fuori dallo studio di un avvocato. Nelle modalità di cui al succitato articolo. Il praticante dovrà comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede del proprio studio. Si ritiene che la mancata preventiva comunicazione, potrebbe comportare la perdita di efficacia del periodo di pratica già svolto ex art. 5, D.P.R. 101/1990.





Come ottenere il certificato di compiuta pratica?


  • Al termine del secondo anno di iscrizione, al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica, necessario per poter sostenere l'esame di abilitazione professionale, occorre effettuare gli opportuni adempimenti, come da regolamento interno di ciascun CdO. E' necessario, altresì, presentare apposita istanza.





Chi può sostenere l'esame di Avvocato?


  • Possono sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato i praticanti che alla data di scadenza della presentazione delle domande - presso il CdO di appartenenza - abbiano compiuto i due anni di pratica.





Per sostenere l'esame di avvocato presso la Corte di Appello di XYZ è necessario avere la residenza nel distretto oppure è sufficiente la domiciliazione presso un legale?


  • Occorre la residenza.





E' vero che i due anni di pratica forense devono terminare entro il 10 novembre per poter sostenere l'esame di avvocato?


  • Si, è vero.





Perchè è importante il certificato di compiuta pratica ai fini dell'esame di avvocato?


  • Il certificato di compiuta pratica determina la Corte d'appello presso cui il praticante può sostenere gli esami da avvocato. Detto documento deve essere allegato alla domanda di esame - da presentare presso il CdO di appartenenza - la quale deve esser inoltrata alla Corte di Appello entro il giorno prefissato di ogni anno. Il certificato può essere depositato anche successivamente all'invio della domanda, purchè non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. Ogni anno viene pubblicato apposito D.M. che stabilisce le date delle  prove scritte, le modalità delle domande con gli allegati richiesti.





Ho effettuato i due anni di pratica tempo addietro, posso ugualmente partecipare all'esame di abilitazione per la professione di avvocato oppure ci sono dei limiti d'età?


  • Per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato non ci sono limiti di età. L'abilitazione al patrocinio scade dopo 6 anni, per chi l'ha richiesta. Il praticantato una volta compiuto vale sempre.





Non ho superato l'esame di avvocato, conservo sempre l'abilitazione al patrocinio?


  • Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante rimane iscritto nel registro e, se abilitato, nell'elenco speciale per la durata di 6 anni. Decorso tale periodo senza che il praticante abbia superato l'esame di avvocato decadrà dalla abilitazione al patrocinio.





In caso di trasferimento da altro Consiglio dell'Ordine, quali adempimenti?


  • In caso di traferimento il praticante deve richiedere dapprima il nulla osta al Consiglio dell'Ordine cui è iscritto e solo dopo averlo ottenuto inoltrare domanda di iscrizione al nuovo Consiglio, allegando il nulla osta ed il certificato che attesti la variazione della residenza. Nel caso di traferimento del praticante da un circondario ad un altro, il Consiglio dell'Ordine di provenienza dovrà dare atto nel nulla osta dell'attività compiuta nei precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilasciare anche il certificato di compiuta pratica.





Qual è la differenza tra avvocato e procuratore legale? Esiste ancora questa figura?


  • La Legge 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali e statuito l'iscrizione d'ufficio nell'albo degli avvocati dei procuratori legali esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.





In cosa consiste la prova scritta dell'esame di avvocato?


  • Le prove scritte sono tre e vengono svolte in tre giorni consecutivi, per una durata di sette ore ciascuna. Le prime due prove consistono nella redazione di due pareri motivati: uno di diritto civile ed uno di diritto penale. La terza prova si sostanzia nella redazione di un atto giudiziario che presupponga la conoscenza di diritto sostanziale e processuale in una materia scelta dal candidato tra le seguenti:

    a) diritto privato;

    b) diritto penale;

    c) diritto amministrativo.





In cosa consiste la prova orale dell'esame di avvocato?


  • La prova orale è pubblica e deve durare complessivamente non meno di 45 minuti e non più di 60 minuti. Prevede:

    a) trattazione orale sulle prove scritte;

    b) esame su cinque materie a scelta del candidato tra le seguenti:

    1) diritto costituzionale,

    2) diritto civile;

    3) diritto commerciale;

    4) diritto del lavoro;

    5) diritto penale;

    6) diritto amministrativo;

    7) diritto tributario;

    8) diritto processuale civile;

    9) dirito processuale penale;

    10) diritto internazionale privato;

    11) diritto ecclesiastico,

    c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense.





Neldiritto Editore s.r.l. - P.IVA 09596541004
Copyright © 2006-2011 aspiranteavvocato.it - Tutti i diritti sono riservati.