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AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 14 luglio 2010, n.16551


MASSIMA
La madre che agisce per la dichiarazione giudiziale di paternità, nell’interesse del minore, può chiedere anche la condanna del genitore dichiarato al risarcimento del danno.



CASUS DECISUS
Con ricorso depositato il 14-4-2003, presso il Tribunale per Minorenni di Perugia, Ba. A. M. chiedeva che Be. M. fosse dichiarato padre della minore B. M., nata nel omissis, e condannato al pagamento di somma mensile per il mantenimento della minore. Si costituiva il curatore del minore, che aderiva alla domanda della Ba., nonché il Be. che ne chiedeva il rigetto. Veniva disposta ed espletata C.T.U. medica. Il Tribunale per i Minorenni, con sentenza 30-11-2007, dichiarava il Be., padre del minore, e lo condannava a corrispondere assegno mensile di Euro 400,00 alla madre per il mantenimento della figlia, nonché di Euro 20.000,00, quale rimborso per il mantenimento, relativo al periodo pregresso. Il Be. interponeva rituale appello. Costituitosi il contraddittorio, il curatore della minore e la Ba. ne chiedevano il rigetto; quest’ultima pure proponeva appello incidentale circa l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Con sentenza non definitiva 12-3/18-4-2008, la Corte di merito rigettava l’appello, in punto dichiarazione di paternità, e rimetteva la causa in ruolo in ordine all’esame delle statuizioni economiche. Con sentenza definitiva 11-6/20-6-2008, la Corte rigettava l’appello principale sulle statuizioni economiche ed accoglieva quello incidentale in punto risarcimento del danno. Ricorre per cassazione il Be., con un unico motivo relativo alla sentenza non definitiva, e con tre motivi, riguardo a quella definitiva. Resiste con controricorso Ba. A. M.. Non ha svolto attività difensiva il curatore della minore.



ANNOTAZIONE
Il papà naturale che rifiuta il riconoscimento del figlio, ma del quale sia stata dichiarata giudizialmente la paternità, è obbligato a corrispondere al figlio il risarcimento dei danni.
Questo, in estrema sintesi, il monito proveniente dalla Prima sezione di Piazza Cavour.
Oggetto del contendere, nel caso di specie, era il diritto al mantenimento nonché al risarcimento dei danni richiesto da parte della madre di una bimba ancora minorenne nei confronti del padre naturale, dichiarato tale a seguito della pronuncia giudiziale. Non avendo ottenuto ragione dal Tribunale per i Minorenni, che dichiarava la paternità, il resistente era condannato al pagamento di un assegno mensile in favore della madre per il mantenimento della figlia, nonché di una cospicua somma a favore della figlia naturale, a titolo di rimborso per il mantenimento.
La sentenza emessa dal giudice di prime cure veniva impugnata dal soccombente ma la Corte d’appello rigettava l’appello principale sulle statuizioni economiche ed accoglieva quello incidentale in punto di risarcimento del danno. Pertanto, il padre naturale proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli articoli 99 e 100 del codice di rito in ordine alla sua condanna al pagamento di venticinque mila euro quale risarcimento del danno alla minore.
Nella sentenza in rassegna, l’attenzione della Corte si concentra sul profilo strettamente processuale: ad avviso del ricorrente, la madre della bimba è priva del requisito di legittimazione ad avanzare una tale richiesta.
Replica puntualmente la Corte che la risposta al problema sollevato dal padre naturale deve rintracciarsi nell’art. 273 c.c. alla luce del quale, “l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà ovvero dal tutore, che, a differenza del genitore, deve chiedere l’autorizzazione del Giudice, il quale può nominare un curatore speciale. Nella specie, nonostante la nomina di un curatore speciale - che, per quanto osservato, non era evidentemente necessaria - la domanda principale era stata proposta dalla madre, nell’interesse del minore, e dunque essa ben poteva richiedere, ancora nell’interesse di questo, la condanna del genitore dichiarato al risarcimento del danno.



TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 14 luglio 2010, n.16551 - Pres. Adamo - est. Dogliotti

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., abrogato ma ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono adeguati, salvo quanto indicato in prosieguo.

Con l’unico motivo, relativo alla sentenza non definitiva, il ricorrente lamenta “difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità” riguardo alla dichiarazione di paternità. Contesta il ricorrente le risultanze della C.T.U. e lamenta che il Giudice d’Appello non abbia ammesso le prove testimoniali richieste.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di merito richiama le risultanze della C.T.U. e i chiarimenti ulteriori fomiti dal consulente, in primo grado: la probabilità della paternità del Be. al 99,9999% nonché l’ammissione da parte di lui di aver avuto una relazione sessuale con la Ba.. Precisa ulteriormente il Giudice a quo, con argomentazione non illogica, che la tesi dell’appellante circa l’inidoneità della C.T.U. a risolvere la questione se genitore sia egli stesso o il di lui padre, che pure avrebbe avuto rapporti sessuali con la Ba., non ha pregio, non essendovi evidentemente identità genetica tra padre e figlio, in quanto ciascun genitore (padre e madre) contribuiscono in ugual misura a determinare il patrimonio genetico del figlio.

Sulla base di tali osservazioni, il Giudice a quo ha ritenuto superflua la prova dedotta dal ricorrente, valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, se fondata, come nella specie, su adeguata motivazione.

Quanto alle censure avverso la sentenza definitiva, il ricorrente, con il primo motivo, lamenta “illogicità e difetto di motivazione”, laddove la Corte di merito ha confermato le statuizioni economiche a suo carico, ritenendo che i redditi, da lui percepiti nel omissis, fossero superiori a quelli denunciati, non giustificandosi un calo reddituale rispetto al omissis.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Non si tratta nella specie, di illogicità o difetto di motivazione, ma dell’affermazione di un principio di diritto, che non viene censurato, sulla base degli artt. 148, 261, 277, c.c., per cui i genitori naturali hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo: ciò significa, in particolare, tener conto non dei redditi effettivi, ma di quelli che il genitore ha la capacità di conseguire.

Prosegue la pronuncia impugnata, applicando tale principio alla fattispecie in esame, e precisando che, in mancanza di giustificazione alcuna al mutamento di attività del Be. (dapprima socio con il padre di un omissis, successivamente omissis), è da presumere che questi avesse mantenuto la sua originaria capacità reddituale (così come, d’altro canto, la madre della minore, già omissis presso l’azienda cogestita dal Be. stesso).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2059 c.c., art. 99 e 100 c.p.c., illogicità e/o difetto di motivazione, in ordine alla sua condanna al pagamento di Euro 25.000,00, quale risarcimento del danno alla minore, dando luogo in sostanza a due submotivi.

Per quanto attiene al profilo sostanziale, il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. appare inadeguato (e il relativo sub-motivo risulta inammissibile), essendo del tutto generico, una sorta di riassunto del ricorso, che si manifesta in un sollecito al Giudice, in un interrogativo circolare (Cass. S.U. n. 28536/2008): costituirebbe violazione del principio processuale del diritto alla difesa e dell’art. 2059 c.c. la motivazione della sentenza “che ha ritenuto realizzato l’ostinato rifiuto di riconoscere la figlia minore dalla costituzione in giudizio di primo grado e dall’appello interposto alla decisione di primo grado, e nella parte che ha condannato l’appellante al risarcimento del danno”. Si afferma, nel quesito, che per le medesime ragioni, la motivazione sarebbe anche “illogica”: sarebbe stato pertanto necessario, al riguardo, una differente sintesi, del tutto assente, omologa al quesito di diritto, con indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza di motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione (Cass. S.U. n. 11659/08).

Quanto al profilo processuale (in tal caso il quesito appare adeguato), la censura è infondata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia ritenuto legittimato alla richiesta di danno la madre della minore in violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. Ai sensi dell’art. 273 c.c., l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà ovvero dal tutore, che, a differenza del genitore, deve chiedere l’autorizzazione del Giudice, il quale può nominare un curatore speciale. Nella specie, nonostante la nomina di un curatore speciale, che, per quanto osservato, non era evidentemente necessaria, la domanda principale era stata proposta dalla madre, nell’interesse del minore, e dunque essa ben poteva richiedere, ancora nell’interesse di questo, la condanna del genitore dichiarato al risarcimento del danno.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la condanna alle spese di giudizio a favore della Ba. e del curatore. Il motivo è infondato. Il Giudice a quo ha correttamente applicato il principio della soccombenza.

Le spese seguono la soccombenza, anche per il presente giudizio di illegittimità.

Non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c. (mancanza di colpa grave) per un’affermazione di responsabilità aggravata in ordine alle spese legali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 





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