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Aspirante Avvocato



SULLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI ESTORSIONE E DELL'AGGRAVANTE DELLE PIÙ PERSONE RIUNITE


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 4 giugno 2010, n.21013


MASSIMA
1. Si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p. e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorchè il terzo incaricato dell'esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esse, agisca con violenza e minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti.

2. In tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle “più persone riunite” non è necessaria la simultanea presenza di più soggetti attivi nel luogo e nel momento della commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni e perverse intenzioni di più persone di cui si fa portavoce.



CASUS DECISUS
La Corte territoriale di Milano, in data 18.09.2009, confermava la decisione emessa in primo grado che affermava la penale responsabilità dell'imputato, colpevole del delitto do concorso in estorsione aggravata, per avere con minacce richiesto il pagamento immediato di quanto dovuto per una fornitura di pesce ed accettando la corresponsione rateizzata della somma complessiva. Il giudizio a carico del prevenuto è stato espletato con il rito abbreviato condizionato, ritenendo dirimente la deposizione della persona offesa. Avverso tale pronunciamento di condanna proponeva ricorso la difesa, sulla scorta delle eccezioni che di seguito si richiamano: erronea applicazione delle legge penale in relazione alla configurazione del reato di estorsione; in particolare, con riferimento all'intensità della minaccia nonché alla sussistenza di un ingiusto profitto. Difatti, la sentenza stessa ha riconosciuto che la vicenda sub iudice “non è connotata da elementi di particolare violenza”, atteso che la condotta posta in essere è stata connotata solo da una certa arroganza integrante soltanto il meno grave delitto di ragion fattasi posta l'indubbia liceità della pretesa. Da ultimo, erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante nonché carenza e illogicità della motivazione in ordine all'uso da parte dell'imputato della prima persona plurale marcando l'accento calabrese.



ANNOTAZIONE
La vicenda in esame prende spunto dalle censure mosse dalla difesa dell'imputato per ribadire con fermezza una posizione già assunta dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte non ha accolto la richiesta di riqualificazione del reato contestato in quello meno grave previsto dall'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragione con violenza alle persone) ovvero quello punito dal disposto normativo di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata) sulla base del dato che si evidenzia: nel caso di specie, la minaccia di esercitare il preteso diritto era stata realizzata con tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto vantato. Peraltro, gli ermellini hanno ritenuto sussistente l'ipotesi aggravata atteso che l'imputato, pur presentandosi da solo, alludeva oltre che all'origine calabrese anche all'esistenza di altri soggetti. Sulla scorta delle argomentazioni addotte, la Corte ha ribadito un principio ormai consolidato che sintetizza il nucleo centrale della pronuncia in commento: si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p. E non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorquando il terzo incaricato dell'esazione del credito, a nulla rilevando la natura lecita o illecita di esse, agisca con violenza e minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. La condotta posta in essere dal reo, chiosa la Corte, risulta evidentemente incompatibile con il ragionevole intento di far valere il proprio diritto, atteso il contenuto fortemente intimidatorio delle frasi minacciose pronunciate (“noi siamo calabresi e questa zona la comandiamo noi”). Da ultimo, sul piano dell'integrabilità dell'aggravante di più persone riunite nel reato di estorsione va ribadito che non è necessaria la simultanea presenza di più soggetti attivi nel luogo e nel momento della commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia netta la sensazione che la minaccia provenga dal singolo che la proferisce e costui manifesti le comuni intenzioni di più persone di cui si fa portavoce. Per concludere, la simultaneità della presenza fisica si pone, quindi, come elemento accidentale, perchè quello che rileva è la percezione della vittima sull'esistenza di una pluralità di persone. Epilogo conseguente: rigetto del ricorso.



TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 4 giugno 2010, n.21013 - Pres. Cosentino – est. Casucci

Svolgimento del processo

 

Con sentenza in data 18 settembre 2009, la Corte d'Appello di Milano, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede riduceva la pena inflitta a B.V.T. a tre anni quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva e per l'effetto sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni e revocava la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale l'appellante era stato dichiarato colpevole di concorso con D.R. (socio della ditta Milangel snc) e B.A. nel delitto di estorsione aggravata in danno di S.T., proprietario del ristorante (OMISSIS) e debitore della Milangel di Euro 32.327.08,00 per forniture di pesce, per avere con minacce richiesto l'immediato pagamento del dovuto ed accettando poi il pagamento rateizzato di Euro 4.000,00 al mese per otto mesi, ottenendo quindi la corresponsione della prima rata di Euro 4.000,00 in (OMISSIS).

La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di nullità del giudizio per la mancata trasmissione degli atti al PM a seguito della contestazione dinanzi al giudice monocratica dell'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2. Il rilievo che dinanzi al Tribunale in composizione collegiale (al quale erano stati trasmessi direttamente gli atti) il giudizio era stato definito col rito abbreviato condizionato nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della deposizione della persona offesa.

Non accoglieva la richiesta di derubricare nel meno grave delitto di cui all'art. 393 c.p. (ovvero in subordine, art. 610 c.p.) perchè la minaccia di esercitare il preteso diritto era stata realizzata con tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto vantato. Inoltre senza dubbio l'imputato si riprometteva di ottenere un compenso per l'attivita svolta non essendo credibile che si fosse prestato gratuitamente a favore di persona alla quale non era legato da un particolare rapporto. Sussisteva l'ipotesi aggravata perchè l'imputato, pur presentandosi da solo, alludeva (oltre alla sua origine calabrese) all'esistenza con altri soggetti.

Escludeva infine la ricorrenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ma concedeva le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti e per l'effetto rideterminava la pena principale e quelle accessorie.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurazione del reato di estorsione in ordine all'intensità della minaccia nonchè alla sussistenza di un ingiusto profitto, perchè la stessa sentenza ha riconosciuto che la vicenda in esame "non (è) connotata da elementi di particolare violenza", vero essendo che la condotta posta in essere è stata connotata solo da una certa arroganza integrante soltanto il meno grave delitto di ragion fattasi posta l'indubbia liceità della pretesa.

La Corte territoriale ha presunto che il ricorrente agisse anche per un profitto proprio, senza che sussistesse alcun riscontro probatorio; - erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante nonchè carenza e illogicità della motivazione, perchè l'uso della prima persona plurale e l'accento calabrese sono stati arbitrariamente assunti a prova del collegamento con gruppo criminale, peraltro escluso dalla stessa sentenza allorchè ha dovuto dare atto della personalità dell'imputato e della sua limitata pericolosità.

 

Cass. II, 4/6/2010, n. 21013

Pres. Cosentino – est. Casucci

Motivi della decisione

 

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

 

Va invero confermato il canone interpretativo secondo il quale "si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p. e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorchè il terzo incaricato dell'esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esse, agisca con violenza e minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti" (Cass. sez. 2, 16.2-12.4.2006, n. 12982).

La sentenza impugnata ha ben posto in evidenza come il ricorrente abbia agito rappresentando una posizione di supremazia territoriale ("noi siamo calabresi e questa zona la comandiamo noi") dato dal quale non illogicamente è stato tratto il convincimento che egli si riprometteva di ottenere un compenso per l'attività svolta, anche in considerazione del fatto che la rischiosità del compito assunto è incompatibile con la sua gravità in assenza di particolari rapporto con il creditore. Tale passaggio della motivazione, che si fonda su massima d'esperienza di tipo empirico, non è stata oggetto di critica specifica e quindi resta come valido argomento a sostegno della decisione adottata.

Peraltro in maniera appropriata, in ragione del contenuto fortemente intimidatorio delle frasi minacciose pronunciate, la Corte territoriale ha richiamato il principio ermeneutico secondo il quale la condotta posta in essere è tale da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto (Cass. sez. 2, n. 14440 del 2007), principio che la ora richiamato sentenza ha ribadito, in quanto già espresso in un precedente arresto (Cass. sez. 2, 12.7.2002, n. 29015) e successivamente ancora ribadito (Cass. Sez. 2, 27.6-26.9.2007, n. 35610).

Nè ricorre la denunciata contraddittorietà della motivazione perchè solo al fine di riconoscere la meritevolezza delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione complessiva della vicenda, avendo valorizzato in tal caso non la gravità delle minacce ma soltanto il diverso elemento della violenza.

Peraltro residua comunque l'argomento che va valorizzato la condotta posta in essere dal ricorrente in quanto terzo portatore di un autonomo interesse rispetto a quello legittimo del creditore: non è dato comprendere a quale titolo il ricorrente potesse quietanzare in nome e per conto del creditore. La sentenza di primo grado, che a tutti gli effetti integra quella di appello, ha specificatamente argomentato sul punto, con motivazione che non è stata oggetto di critica neppure con l'appello, laddove ha evidenziato il realizzarsi del danno per la vittima "costretta a pagare nelle mani di chi, come il B., non si era neppure premurato neppure di presentarsi e di qualificarsi come rappresentate del creditore" sicchè aveva privato "la persona offesa della possibilità di richiedere, come nel diritto di ogni creditore, una quietanza liberatoria quale ricevuta di pagamento". 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Va ribadito che "in tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza di più soggetti attivi nel luogo e nel momento della commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse intenzioni di più persone, di cui si fa portavoce (Cass. sez. 1, 3.11.2005-14.2.2006 n. 5639; Cass. sez. 2, 22.11- 6.12.2006, n. 40208; Cass. sez. 1, 25.9-6.11.2007, n. 40494; Cass. Sez. 2, 31.3-22.4.2008 n. 16657).

Il contrasto interpretativo evocato dal ricorrente è solo apparente, perchè il principio costantemente ribadito è quello della ratio, che giustifica l'aggravamento di pena, legato all'obiettiva pericolosità del fatto e dalla maggiore efficacia intimidatrice connessa alla presenza di più persone, ancorchè la minaccia o la violenza sia stata posta in essere da una sola (in tal senso cfr.

Cass. sez. 2, 5-20.2.2008 n. 7923; Cass. sez. 2, 22.4-18.6.2009 n. 25614).

La simultaneità della presenza fisica si pone quindi come elemento accidentale, perchè quello che rileva è la percezione della vittima sull'esistenza di una pluralità di persone.

 

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.




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