CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA 31 marzo 2010, n.1481
MASSIMA
Posto che il co-siting è – nelle zone di insediamento residenziale – suscettibile di generare un’evoluzione peggiorativa dell’esposizione della popolazione nei pressi dei siti di co-localizzazione (Studio del Dipartimento di elettronica del Politecnico di Torino, commissionato dal Comune di Verbania) e che, a giudizio dell’ISPESL (relazione citata nei lavori preparatori della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico), studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra l’esposizione residenziale ai campi elettrici e magnetici di frequenze superiori a 50 Hz e leucemia infantile, è legittimo, in particolari situazioni, come quelle in cui sia esposta a rischio la popolazione infantile, l’esercizio del potere comunale di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
CASUS DECISUS
ANNOTAZIONE
E’ in gioco il bene più prezioso e sacro che l’Autorità deve presidiare, a fronte del quale qualsiasi altro interesse economico e sociale non può che apparire non solo recessivo, ma assolutamente “insignificante”: la salute e la vita dei bambini.
Il Consiglio di Stato interviene, con una decisa e chiara presa di posizione, sulla delicata tematica della localizzazione dei siti ove installare ripetitori per la telefonia mobile: lo fa evidenziando il nesso tra esposizione ad onde elettromagnetiche e rischio di leucemia infantile.
Nel caso portato al vaglio dei giudici l’Amministrazione ha respinto l’istanza di autorizzazione presentata dal gestore rimarcando, da un lato, che si tratta di un’ipotesi di co-siting, ossia di realizzazione della nuova stazione radio –base in sito ove è già esistente un traliccio di altro operatore telefonico ed altra stazione radio base, dall’altro, che il progettato intervento è posto nelle immediate vicinanze di un sito scolastico (scuola materna) e quindi in area sensibile.
Ebbene, nel respingere la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto pronunciata dal giudice territoriale, i giudici della sesta Sezione del Consiglio di Stato sviluppano considerazioni destinate ad incidere sugli obblighi gravanti sulle amministrazioni comunali in sede di valutazione delle istanze di autorizzazione, oltre che, più in generale, sulla regolamentazione di un fenomeno, quello della localizzazione delle antenne, che, tanto più per effetto della frequente mancata elaborazione di piani comunali, sta assumendo nel territorio nazionale caratteri allarmanti, se si considerano le possibili correlazioni tra esposizione ad onde elettromagnetiche e leucemie, in specie infantili.
Proprio da tale constatazione muove, invero, la sesta Sezione del Consiglio di Stato laddove osserva che il co-siting -ossia la localizzazione ravvicinata di più antenne, spesso autorizzate in accoglimento di istanze presentate da gestori differenti, senza alcuna pianificazione comunale e senza alcuna valutazione in merito alle conseguenze (in termini di consistenza delle onde rilasciate) della propagazione “congiunta” - è suscettibile, nelle zone di insediamento residenziale, di generare “un’evoluzione peggiorativa dell’esposizione della popolazione nei pressi dei siti di co-localizzazione (Studio del Dipartimento di elettronica del Politecnico di Torino , commissionato dal Comune di Verbania) e che, a giudizio dell’ISPESL (relazione citata nei lavori preparatori della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico), studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra l’esposizione residenziale ai campi elettrici e magnetici di frequenze superiori a 50 Hz e leucemia infantile sicché è legittimo, in particolari situazioni, come quelle in cui sia esposta a rischio la popolazione infantile, l’esercizio del potere comunale di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici di cui all’art. 8 comma 6 della legge n. 36/2001.
I giudici della sesta Sezione, pertanto, sembrano imporre una particolarissima cautela all’Amministrazione comunale, a tutela della salute collettiva ed “infantile, in sede di rilascio delle autorizzazioni, imponendo di valutare rigorosamente l’impatto irradiante non già della singola antenna, ma del funzionamento congiunto delle plurime antenne, spesso “selvaggiamente” installate.
TESTO DELLA SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ORDINANZA 31 marzo 2010, n.1481 - Pres. Barbagallo- est. Montedoro
Sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2010, proposto da:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Sara Fiorucci, Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso Sara Fiorucci in Roma, via di Porta Pinciana N. 6;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Costa, Alfredo Pischedda, Renate Von Guggenberg, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa N.24; Prov. Autonoma di Bolzano - Alto Adige Ripartizione 29 Ag. Prov. Ambiente Ufficio 29.8, Prov. Autonoma di Bolzano - Alto Adige Commissione Per Le Infrastrutture delle Comunicazioni, Comune di Laives;
nei confronti di
Telecom Italia S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00366/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Fiorucci, Caravita di Toritto e Costa;
Ritenuto che, nella specie, l’amministrazione si è limitata ad interdire un singolo punto di trasmissione, in considerazione del fatto che si tratta di un’ipotesi di co-siting ossia di realizzazione della nuova stazione radio –base di Wind in sito ove è già esistente un traliccio di altro operatore telefonico ed altra stazione radio base ed in considerazione, altresì, che il progettato intervento è posto nelle immediate vicinanze di un sito scolastico (scuola materna) e quindi in area sensibile e che la p.a. non ha, quindi, adottato alcun divieto generalizzato ed indiscriminato di localizzazione;
ritenuto che il co-siting è – nelle zone di insediamento residenziale – suscettibile di generare un’evoluzione peggiorativa dell’esposizione della popolazione nei pressi dei siti di co-localizzazione (Studio del Dipartimento di elettronica del Politecnico di Torino , commissionato dal Comune di Verbania) e che, a giudizio dell’ISPESL (relazione citata nei lavori preparatori della legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico), studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra l’esposizione residenziale ai campi elettrici e magnetici di frequenze superiori a 50 Hz e leucemia infantile sicché è legittimo, in particolari situazioni, come quelle in cui sia esposta a rischio la popolazione infantile, l’esercizio del potere comunale di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici di cui all’art. 8 comma 6 della legge n. 36/2001 che, pur non direttamente applicabile alla Regione a statuto speciale, è espressiva di un principio fondamentale che si impone all’osservanza della Provincia di Bolzano;
ritenuto che, nella specie, pur in assenza di un regolamento comunale, i criteri per la localizzazione dei siti sono stati dettagliati nel piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni che al co-siting ritiene tendenzialmente preferibile forme più flessibili di localizzazione nelle zone già insediate (art. 1) e nelle zone più sensibili (art. 5) e di tali disposizioni è stata fatta applicazione dall’apposita commissione tecnica per le infrastrutture delle comunicazioni;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori: