TAR LAZIO - ORDINANZA 9 marzo 2010, n.1110 - Pres. Pugliese -est. Caminiti
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2010, proposto dal signor Fabio Desideri, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mannucci, Paolo Nesta, Michele Anastasio Pugliese, Federico Tedeschini, Vitaliana Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, l.go Messico, 7;
contro
l’Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Roma, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Roma, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso l’avv.Stefania Ricci in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti di
la sig.ra Emma Bonino, non costituita;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Francesco Pieroni e lista “Partito Democratico per Bonino”, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Gianluigi Pellegrino, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
Perugia M. Cristina, De Petris Loredana, Fredda Angelo, Furfaro Marco e lista “Sinistra Ecologia e Libertà”, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;
Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento N.11;
Diego Sabatinelli, Fiorella Mancuso e lista "Emma Bonino e Marco Pannella", rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1; Luigi Nieri, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;
Danilo Berardi, Cesare Antetomaso e lista “Rifondazione comunista – Comunisti italiani” rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Adami, Cesare Antetomaso, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma del 3 marzo 2010 di non ammissione della lista circoscrizionale provinciale di Roma "Il Popolo della Libertà - Berlusconi per Polverini" alla competizione elettorale regionale fissata per il 28 e 29 marzo 2010;
- del provvedimento emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2010 comunicato il giorno successivo con il quale viene respinta l’istanza presentata dai ricorrenti in relazione alla presentazione della lista provinciale PDL dei candidati della Provincia di Roma alle elezioni regionali della Regione Lazio del 28 e 29 marzo 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum e ad opponendum;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nelle more della decisione sull’incidente cautelare, è intervenuto il D.L. 5 marzo 2010, n. 29, recante “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”;
Considerato che lo stesso decreto-legge è in vigore dal 6 marzo 2010 e che i sollevati profili di illegittimità costituzionale potranno essere valutati in sede di trattazione del presente ricorso nel merito all’udienza pubblica di questo Tar, già fissata per il 6 maggio 2010;
Considerato che la disposizione di cui all’art.1, comma 3, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge, la quale appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce - pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle connesse esigenze ordinamentali - che “Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”, e che pertanto questo Giudice è tenuto ad esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, presentata ai sensi dell’art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
Considerato - avuto preminente riguardo al criterio della “cedevolezza” della normativa statale di dettaglio in seguito all’esercizio della potestà legislativa regionale - che l’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame, atteso che la Regione Lazio con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”, esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’art.122, primo comma, della Costituzione, nell’ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165;
Considerato, in particolare,
- che nella Regione Lazio “il sistema di elezione” di cui all’art.122 della Costituzione è oggi disciplinato “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, dalla citata Legge regionale n. 2 del 2005;
- che l’art.1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio, e che le successive disposizioni della medesima legge regionale disciplinano direttamente le modalità di presentazione delle liste, in conformità, d’altronde, con quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha affermato che “spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale” (cfr. Corte Cost. n. 196/03);
- che quindi, a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale, con la conseguenza che la normativa recata dal D.L. n. 29 del 2010 non è applicabile nel presente giudizio;
Considerato, inoltre,
- che alla stregua dell’art.9 della citata legge regionale “Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui all’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione”;
- che dalla documentazione acquisita in atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dai Carabinieri presenti e verbalizzate dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio-Reparto Servizi Magistratura di Roma, si evince che al momento della scadenza delle ore 12.00, previsto dalla citata norma, e della conseguente delimitazione dell’area di attesa, erano presenti per consegnare la documentazione prescritta solo quattro delegati di lista, tra i quali non figurava alcun delegato di parte ricorrente, e che solo dopo più di mezz’ora un delegato di parte ricorrente cercava di accedere alla predetta area, al fine di poter consegnare la lista e solo dopo le ore 12.30 veniva individuato all’interno dell’area di attesa un plico incustodito;
- che, ai sensi della citata legge regionale, il competente Ufficio elettorale avrebbe comunque dovuto dichiarare non valida la lista di parte ricorrente in quanto depositata in ritardo e che, d’altro canto, parte ricorrente non allega in giudizio, alla luce di quanto considerato, idonee giustificazioni del ritardo, peraltro già valutate negativamente dal medesimo Ufficio elettorale su istanza di parte ricorrente;
- che comunque - anche qualora, in via ipotetica, si volesse fare applicazione del citato art.1, comma 1, del DL.n. 29 del 2010 - dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo “mantenimento”;
- che non vi è, pertanto, alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30;
Ritenuto, conclusivamente, che alla stregua delle pregresse considerazioni, non sussistono le condizioni necessarie ai fini dell’accoglimento della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore
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