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PAGAMENTO DEI TRIBUTI E RIPARTO DI GIURISDIZIONE


TAR VENETO - SENTENZA 19 ottobre 2009, n.2599


MASSIMA
Rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, e comunque in base a quanto dispone l’art. 19 del medesimo d. lgs. n. 546 del 1992, una controversia riguardante il diniego opposto da Equitalia s.p.a. in merito ad una richiesta di rateizzazione di pagamento della somma portata da una cartella esattoriale avente ad oggetto prevalentemente tributi (iva, irap, tassa per lo smaltimento rifiuti ed altro).



CASUS DECISUS
Una società si vedeva rifiutare da Equitalia S.p.A. la rateizzazione del pagamento dei tributi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Decideva, pertanto, di adire il giudice amministrativo per chiedere l’annullamento del diniego opposto. Si costituiva in giudizio Equitalia S.p.A.



PRECEDENTI
ConformeDifforme
TAR Campania, Sez. I, 26.02.2009 n. 1111



ANNOTAZIONE
Il diniego di rateizzazione del pagamento dei tributi esula dalla giurisdizione amministrativa, è questa la conclusione a cui giunge il Tar Veneto, che era stato adito da una società a cui il diniego suddetto era stato opposto dalla Equitalia S.p.A.
I giudici veneti, non hanno fatto altro che esaminare il testo della norma di riferimento, riportata dall’art. 2 del D.Lgs. 546 del 1992, la quale stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento...”. Come osservano i giudici, l’uso del termine “tutte” sta ad esprimere la chiara scelta del legislatore di intendere la giurisdizione tributaria come comprensiva di ogni questione relativa all’esistenza e alla consistenza di una specifica obbligazione tributaria, o di sanzioni inflitte dagli uffici tributari, dal cui ambito restano escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario o viene impugnato un atto generale ovvero, ancora, venga chiesto il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo. In sostanza, l’oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche in riferimento all’organo (Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non sempre attinente a tributi. Sicché l’art. 2 citato, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, qualifica definitivamente il giudice tributario quale giudice generale della materia tributaria, e mentre l’ordinamento anteriore prevedeva la possibilità di ricorrere a detto giudice solo per impugnare un numerus clausus di atti tipici, tassativamente elencati, l’ordinamento attuale devolve qualsiasi controversia che abbia ad oggetto tributi al giudice tributario, salvo le ipotesi già accennate.
Il Tar Veneto tiene a chiarire infatti, che questa interpretazione dell’art. 2 citato, è del tutto coerente con un quadro legislativo caratterizzato da esigenze di ragionevolezza e semplificazione. Difatti, laddove si continuasse a ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa nelle controversie come quella in questione, la tutela giurisdizionale in materia tributaria risulterebbe frammentata, cosicché al giudice tributario andrebbero attribuiti i ricorsi contro gli atti di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, al giudice amministrativo le controversie concernenti il diniego di rateazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e a quello ordinario le liti riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria. Ma questa ricostruzione sarebbe irragionevole e non fornirebbe affatto una piena tutela al cittadino.
A questo riguardo, invece, va ricordato che la giurisprudenza ha precisato che proprio in tema di contenzioso tributario, deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni a sostegno, tanto fattuali che giuridiche, porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, senza peraltro, la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, atteso l’indubbio sorgere, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, dell’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con una pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale che ormai va considerata esclusiva del giudice tributario. Del resto, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, è sì una un’elencazione tassativa, ma pur sempre suscettibile di interpretazione estensiva. Pertanto, nel caso in esame, i giudici ritengono il diniego di rateizzare il pagamento, assimilabile al diniego di agevolazione compreso nell’elencazione suddetta (art. 19, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 546/92).
In conclusione, il Tar Veneto dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ed in applicazione dell’art. 59 della legge 69 del 2009, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di sua tempestiva riproposizione avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, facendo applicazione dell’istituto della translatio judicii.
Grazie all’art. 59 L.n. 69/09, il legislatore ha definitivamente colmato una lacuna normativa. Difatti, con il codice di procedura civile del 1940 veniva riconosciuta l’operatività della translatio judicii, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda giudiziale, soltanto per le sentenze che negavano la competenza, non altrettanto per quelle che negavano la giurisdizione. Anche il Giudice delle Leggi nel 2007 aveva messo in luce tale lacuna ed aveva affermato l’incostituzionalità del divieto di translatio judicii nel caso di pronunce di difetto di giurisdizione, determinandone l’espunzione dall’ordinamento.
L’art. 59 quindi, rubricato “Decisione delle questioni di giurisdizione”, anche grazie alla spinta ricevuta dalla sentenza della Corte Costituzionale, ha disposto che il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, deve indicare anche, qualora esistente, il giudice nazionale munito di giurisdizione. Mentre il secondo comma dello stesso articolo, ha previsto espressamente che, a seguito della tempestiva riassunzione (entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentanza) del giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, secondo l’autorità giudiziaria originariamente adita, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, come se la stessa fosse stata sin dall’origine presentata innanzi al giudice dotato di potestas iudicandi.





TESTO DELLA SENTENZA

TAR VENETO - SENTENZA 19 ottobre 2009, n.2599 - Pres. ff. Rovis - est. Savoia

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2009, proposto da:
B. S.r.l.,in persona del legale rappresentante p.t. Rodolfo Bertoletti, rappresentati e difesi dagli avv. Attilio Roberto Gastaldello, Christian Bau', Andrea Stefanello, Antonio Sartori con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Equitalia Nomos S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego della rateizzazione del pagamento di cartelle esattoriali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto:

- che va dichiarato il difetto di giurisdizione dato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, e comunque in base a quanto dispone l'art. 19 del medesimo d. lgs. n. 546 del 1992, avendo il diniego ad oggetto prevalentemente i tributi (iva, irap, tassa per lo smaltimento rifiuti ed altro);

- che l'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella sua nuova formulazione, stabilisce, per quanto qui più interessa, che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie...Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento...";

- che l'uso dell'aggettivo "tutte" di cui al citato art. 2, comma 1, esprime chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria tutte quante le liti che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie;

- che dunque anche una lite attinente alla (il)legittimità del diniego di rateazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, vale a dire al mancato riconoscimento del beneficio consistente nella ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ha a oggetto prestazioni di natura tributaria cui la richiesta di dilazione del pagamento si riferisce;

- che la suindicata interpretazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto con l'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, in quanto diretta ad avallare l'attribuzione al giudice tributario della totalità delle controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie, con l'eccezione delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento", appare coerente con un quadro legislativo caratterizzato da esigenze di ragionevolezza e semplificazione: qualora infatti si continuasse a ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa nelle controversie come quella odierna, la tutela giurisdizionale in materia tributaria risulterebbe irrazionalmente frammentata in una tripartizione di giurisdizioni settorialmente competenti, e cioè quella tributaria per i ricorsi contro gli atti di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, quella amministrativa per le controversie concernenti il diniego di rateazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 e quella ordinaria quanto alle liti riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria;

- che in ogni caso, indipendentemente dalle considerazioni suesposte, il diniego di dilazione del pagamento, opposto al contribuente ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, ben può essere compreso nella categoria degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, essendo assimilabile a un diniego di agevolazione (v. art. 19, comma 1, lettera h) del d. lgs. n. 546/92);

- che, pertanto, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di costituzione di Equitalia ( cfr. TAR Campania, sez. I, 26.2.2009, n.1111);

che il provvedimento indicava come giudice dell’impugnazione il TAR Veneto, sicchè è giustificata la scelta effettuata dalla ricorrente;

che il ricorso dunque è inammissibile per difetto di giurisdizione;

che, ai sensi dell’art. 59, II comma della legge n. 69/09, qualora la ricorrente riproponga la domanda qui formulata alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Rimette le parti davanti al Giudice tributario perchè dia vita al giudizio di merito, con la precisazione che la riassunzione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 59, II comma della legge n. 69/09.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 





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