TAR TOSCANA - SENTENZA 23 settembre 2009, n.1479 - Pres. Nicolosi - est. Correale
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2008, proposto dagli: avv.ti G.P., C.C., in proprio e quali rappresentanti e difensori degli altri ricorrenti, M.B., M.S., I.M., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Calosi in Firenze, via Masaccio 32;
contro
l’Ordine degli Avvocati di Prato, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso in data 26.03.2008 (prot. I-378) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, a firma del suo Presidente, con il quale veniva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. E del Regolamento per la formazione continua approvato dal C.N.F. in data 13.07.2007 presentata dai ricorrenti in qualità di Avvocati iscritti a tale Ordine;
nonchè di ogni altro atto antecedente, concomitante o successivo connesso con quello impugnato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 giugno 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
In data 10 dicembre 2007 i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti avvocati iscritti al relativo Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Prato, presentavano istanza di autorizzazione - al fine di considerarle attività formative ai sensi dell’art. 4, lett. e), comma 1, del Regolamento CNF del 13 luglio 2007 - relativa alle attività di studio e approfondimento che sarebbero state svolte nell’anno 2008 nell’ambito della organizzazione interna dello studio “Briganti-Piccioli-Sarti”, come descritta nelle premesse di tale istanza e specificato in un programma allegato, assegnando alla stessa n. 12 crediti, come previsto dall’art. 4, comma 2, reg. cit.
Con provvedimento motivato, del 26 marzo 2008, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato comunicava agli istanti che il Consiglio non riteneva di poter concedere quanto richiesto, dichiarandosi, però, disponibile ad esaminare ulteriori istanze.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 14 maggio 2008 e depositato il successivo 11 giugno, i su indicati avvocati chiedevano l’annullamento di tale provvedimento, lamentando quanto segue.
“1. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 10 bis l. 241/90. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 97 Costituzione italiana. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 1 l. 241/90”.
Non era stato comunicato il c.d. “preavviso di diniego” previsto per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 10 bis cit. né era applicabile quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, l. cit., considerato anche che il contenuto del provvedimento impugnato si fondava proprio su un diniego allo stato della documentazione fornita, così che una corretta comunicazione dei motivi ostativi avrebbe consentito agli interessati di integrarla nel modo corretto nel corso del medesimo procedimento, senza necessità di presentare una nuova istanza che avrebbe aggravato la stessa “macchina amministrativa”.
“2. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) Regolamento CNF del 13.07.2007. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 6 l. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti.”.
Il contenuto del provvedimento impugnato era anche erroneo nelle sue premesse, tendendo a distinguere tra due distinte attività formative, quali quelle indicate sotto le lettere a)-d) del richiamato art. 4, comma 1, del Regolamento CNF e quelle indicate sub lettera e), limitando solo alle prime un automatico riconoscimento di adempimento dell’obbligo formativo previsto.
Invece il dovuto riconoscimento è anche previsto per le attività di cui alla richiamata lettera e) e il competente Consiglio dell’Ordine deve soltanto dare luogo ad un’attività istruttoria più approfondita.
Nel caso di specie, invece, tale attività istruttoria era del tutto mancata avendo omesso il Consiglio dell’Ordine di Prato di chiedere chiarimenti o integrazioni documentali agli interessati, nel rispetto del principio generale di cui all’art. 6 l.n. 241/90.
“3. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 24 Costituzione italiana. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 3, comma 4, l. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo della inintelligibilità del provvedimento”.
Nel provvedimento impugnato, tale da concludere negativamente il procedimento pur in presenza di un tenore amichevole e colloquiale, non erano indicati i termini e l’organo avanti al quale proporre ricorso.
In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti depositavano una memoria ad ulteriore richiamo delle proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto dedotto, in maniera assorbente rispetto agli altri, con il primo motivo, di ordine procedimentale.
Infatti, è evidente che il Consiglio dell’Ordine intimato non ha comunicato agli istanti i motivi ostativi all’accoglimento della loro domanda, dato che nessun richiamo a comunicazioni di tal sorta è presente nel provvedimento impugnato.
Appare chiaro, quindi, che risulta violato il disposto di cui all’art. 10 bis l.n. 241/90 che impone in ogni procedimento amministrativo tale tipo di partecipazione procedimentale prima di adottare la determinazione conclusiva.
Tale comunicazione era ancor più opportuna in relazione al contenuto del diniego, fondato sulla considerazione della necessità di fornire, in caso di richiesta di applicazione dell’art. 4, comma 1, lett e), Reg. CNF del 13.7.2007, una prova documentale del livello di specializzazione del singolo professionista incaricato della formazione e della natura, volta ad implementare le conoscenze già acquisite e non solo a conservarle, delle relative attività formative se svolte all’interno della propria struttura professionale.
Nello specifico, poi, dato che il Presidente del Consiglio dell’Ordine indicava in dettaglio, ai punti 1.-3. del provvedimento, quali lacune erano riscontrate nella richiesta di accreditamento, sarebbe stato ancora più opportuno l’invio del preavviso di diniego, così da rendere possibile agli interessati l’integrazione della documentazione che si riteneva necessaria nello stesso contesto procedimentale, ferma restando la ovvia “disponibilità” ad esaminare ulteriori istanze rappresentata nella parte conclusiva del provvedimento.
Né, come rilevato dagli stessi ricorrenti, risulta applicabile l’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/90 sia perchè, per quanto illustrato dallo stesso Presidente del Consiglio dell’Ordine, la natura del provvedimento non era vincolata ma discrezionale sia perchè il Consiglio dell’Ordine di Prato non si è costituito in giudizio per dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto per quanto dedotto in misura assorbente con il primo motivo di ricorso, salvi ulteriori provvedimenti del Consiglio dell’Ordine.
Le spese di lite – salvo quanto versato per il contributo unificato - possono compensarsi, attesa la novità e peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, tranne quanto previsto dall’art. 21, comma 6 bis, d.l. n. 223/06, conv. in l.n. 2498/06 in relazione al contributo unificato versato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato dovrà rifondere ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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