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Aspirante Avvocato



ESAME DI AVVOCATO, RIBADITO IL RIGOROSO ORIENTAMENTO SULL’ANNULLAMENTO DELLE PROVE SCRITTE TRA LORO CONFORMI


TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 15 settembre 2009, n.4653


MASSIMA
1. In tema di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, il limite che la Commissione giudicatrice incontra nell'esercizio del potere di annullamento delle prove stesse deve essere individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell'accordo di più candidati.

2. L'accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall'esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è, pertanto, sufficiente a giustificare l'annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l'elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità.



CASUS DECISUS



PRECEDENTI
ConformeDifforme
Sulla prima massima: Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616



ANNOTAZIONE
I giudici milanesi rigettano il gravame proposto, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è necessaria, per l'annullamento della prova, l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, in quanto la Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense può procedere legittimamente all'annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni, giacché l'art. 23, ultimo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - nella parte in cui dispone l'annullamento degli elaborati che risultino copiati - si riferisce non solo all'ipotesi che detta conformità sia conseguente all'utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri”. Con riguardo al caso di specie, il Collegio precisa, altresì, che “il disposto dell'art. 23, ultimo comma, cit. va letto in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti artt. 20, secondo comma e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere e con l'espressa previsione - per il caso di inottemperanza - di esclusione dall'ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate”.
Da siffatte premesse discende che “i candidati i cui elaborati risultino conformi, devono ritenersi tutti egualmente inottemperanti alla regola di condotta imposta dal legislatore e, conseguentemente, tutti egualmente passibili della sanzione (l'annullamento della prova d'esame) prevista per tale evenienza”, non assumendo alcun rilievo la “asserita sussistenza di condizioni di svolgimento delle prove che, a causa della vicinanza delle postazioni di lavoro, avrebbero consentito la copiatura del compito della ricorrente senza che quest’ultima potesse rendersene conto”. Anzi, proprio la vicinanza dei banchi, imponeva alla ricorrente non soltanto di astenersi dal consentire che altri copiassero il suo scritto, ma pure di impedire “nei limiti in cui ciò è in concreto ragionevolmente esigibile”, che gli altri candidati lo copiassero (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 530).



TESTO DELLA SENTENZA

TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 15 settembre 2009, n.4653 - Pres. Cozzi - est. Fornataro

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2009, proposto da:
C. T., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Greco, Manuela Muscardini, Gabriele Tricamo, con domicilio eletto presso Guido Greco in Milano, P.Le Lavater, 5;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1; Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Milano, Commissione Esami Avvocato Presso Corte D'Appello di Roma;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alle prove orali della sessione 2008/2009 per l'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata;

Rilevato che con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo, con l’unico motivo proposto, i vizi di violazione di legge, in relazione, tra l’altro, all’art. 20, comma 4 e 23, comma 6, del r.d. 1934 n. 37, nonché di eccesso di potere sotto diversi profili.

Ritenuta l’insussistenza delle illegittimità lamentate per le ragioni che seguono.

L’annullamento delle prove sostenute dalla ricorrente è dipeso dalla riscontrata sussistenza, da parte della Commissione esaminatrice, di “elementi di forte identità” tra gli elaborati riferibili alla dott.ssa T. - contenuti nella busta n. 1247 - e quelli riferibili ad altro concorrente, contenuti nella busta n. 1248.

In particolare la Commissione ha riscontrato in relazione alla prova di diritto civile l’omogeneità di intere proposizioni, a volte del tutto identiche, a volte modificate solo nelle forme avverbiali o nelle congiunzioni, mentre in relazione alla prova consistente nella redazione di un atto giudiziario ha riscontrato la “completa sovrapponibilità ed identità di intere parti strutturali dell’atto (quali l’epigrafe, le conclusioni e la procura)”, con la precisazione che tali parti sono caratterizzate “da una originalità tecnica-espositiva che li rende un unicum rispetto alla casistica generale sinora esaminata” (cfr. allegato 1 al verbale datato 20.03.2009, sub doc 1 di parte ricorrente).

La situazione di fatto riscontrata dalla Commissione non è oggetto di contestazione e, del resto, emerge ictu oculi dalla documentazione prodotta dalle parti.

In relazione alla fattispecie in esame assumono rilevanza gli artt. 20 e 23 del r.d. 1934 n. 37.

L’art. 20, comma 2, dispone che durante lo svolgimento delle prove i candidati “non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei”, precisando che “è escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame”, mentre l’art. 23, ultimo comma, prevede che “La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere”.

In ordine all’interpretazione di tali disposizioni ed in particolare con riferimento alla possibilità di annullare tutte le prove tra loro conformi, indipendentemente dall’individuazione del soggetto attivo della copiatura, il Tribunale condivide l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa – che ha superato quello, ormai remoto, riferito dalla ricorrente mediante il rinvio alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 6 ottobre 1984 n. 751 – in base al quale non è necessaria, per l'annullamento della prova, l'individuazione del soggetto attivo della copiatura, in quanto la Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense può procedere legittimamente all'annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni, giacché l'art. 23, ultimo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - nella parte in cui dispone l'annullamento degli elaborati che risultino copiati - si riferisce non solo all'ipotesi che detta conformità sia conseguente all'utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri (cfr. cosi espressamente Consiglio di stato, sez. IV, 17 febbraio 2004 , n. 616, nonché Consiglio di stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5348; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 31 luglio 2006, n. 1908; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 02 marzo 2006, n. 237; Tar Puglia Bari, 30 agosto 2006, n. 3192 che, come ricordato, esprimono un orientamento consolidato).

In via di ulteriore specificazione va ricordato che a tale conclusione la giurisprudenza è giunta sulla base di un compiuto esame della materia, che ha consentito di superare e comporre iniziali incertezze giurisprudenziali.

In particolare “il disposto dell'art. 23, ultimo comma, cit. va letto in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti artt. 20, secondo comma e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere e con l'espressa previsione - per il caso di inottemperanza - di esclusione dall'ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.

Il che comporta che la Commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che due o più di essi siano conformi fra di loro, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente all’inosservanza del divieto di cui si è detto e, cioè, di consultare libri o appunti, ovvero di comunicare durante lo svolgimento delle prove. L'accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall'esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è, pertanto, sufficiente a giustificare l'annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l'elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità.

I candidati i cui elaborati risultino conformi, devono, quindi, ritenersi tutti egualmente inottemperanti alla regola di condotta imposta dal legislatore e, conseguentemente, tutti egualmente passibili della sanzione (l'annullamento della prova d'esame) prevista per tale evenienza.

Il limite che la Commissione incontra nell'esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell'accordo di più candidati” (cfr. così Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che esprime chiaramente l’orientamento in esame).

Ne deriva, in relazione al caso di specie, che è del tutto ragionevole dedurre dalla riscontrata conformità degli elaborati la violazione, da parte dei candidati coinvolti nella vicenda, del divieto di comunicare tra loro, con conseguente configurabilità dei presupposti per l’annullamento delle prove sostenute dalla ricorrente.

Tali conclusioni non sono inficiate dall’asserita sussistenza di condizioni di svolgimento delle prove che, a causa della vicinanza delle postazioni di lavoro, avrebbero consentito la copiatura del compito della ricorrente senza che quest’ultima potesse rendersene conto, sicché non sarebbe configurabile la violazione del divieto, desumibile dalle norme suindicate e gravante su ciascun candidato, non soltanto di astenersi dal consentire che altri candidati copino il suo scritto, ma anche di impedire “nei limiti in cui ciò è in concreto ragionevolmente esigibile”, che altri candidati lo copino (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 530), in quanto proprio la vicinanza dei banchi, con i candidati posti l’uno a fianco all’altro, renderebbe inesigibile l’osservanza del divieto in questione.

Invero, la tesi ora riassunta si basa su affermazioni del tutto apodittiche, prive di ogni riscontro, non contestualizzate in relazione alla particolare condizione di lavoro della ricorrente e come tali inidonee a dimostrare, almeno a livello indiziario, la concreta inesigibilità dell’osservanza delle regole di condotta imposte ai candidati.

In ogni caso, proprio l’estrema vicinanza tra le postazioni di lavoro prospettata nel ricorso rende del tutto inverosimile che la ricorrente non si sia avveduta della copiatura dei suoi elaborati e l’abbia tollerata, in quanto il livello di conformità tra le sue prove e quelle dell’altro candidato rilevato dalla Commissione è tale da richiedere non una semplice “occhiata”, ma una continua copiatura, protratta per gran parte del tempo di svolgimento delle prove – atteso che si riferisce a due dei tre elaborati predisposti – sicché non è verosimile che la candidata, la quale asserisce di non avere potuto fruire di alcuna “privacy”, non si sia avveduta di tale situazione, tollerandola in violazione delle suindicate norme del r.d. 1934 n. 37, secondo quanto precisato dalla citata giurisprudenza.

In definitiva, va ribadita l’insussistenza dei profili di illegittimità lamentati, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in conseguenza della riscontrata conformità – non contestata – tra gli elaborati della ricorrente e quelli di un altro candidato e da tale circostanza è del tutto ragionevole desumere la violazione dei doveri gravanti su ciascun candidato ai sensi delle citate norme del r.d. 1934 n. 37, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, mentre la peculiarità della fattispecie consente di configurare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite; resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del d.l. 233 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 





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