Mevia conveniva in giudizio Caia deducendo che: il defunto Tizio, padre di essa istante e nonno della convenuta, aveva venduto a quest’ultima un appartamento sito in Messina con atto nel quale il prezzo, fissato in Euro 90.000,00 si dichiarava già pagato in precedenza; tale atto di vendita era simulato essendo di fatto intervenuta tra le parti una donazione nulla perché non effettuata con atto stipulato alla presenza di testimoni. L’attrice chiedeva, quindi, che il detto contratto di vendita venisse dichiarato simulato e che fosse dichiarata la nullità dell’atto di donazione dissimulato, per vizi di forma, con la condanna della convenuta alla restituzione del cespite alla massa ereditaria. L’adito Tribunale di Messina rigettava la domanda ritenendo inammissibile - in applicazione dei limiti della prova in materia di simulazione relativa dei contratti - la prova per testi chiesta dall’attrice non avendo questa, erede del venditore, né agito in qualità di legittimario e per la tutela della propria quota di riserva, né proposto domanda di integrazione di tale quota. Avverso la detta sentenza Mevia è intenzionata ad interporre appello sulla questione relativa alla delimitazione del regime probatorio della simulazione fatta valere dall’erede o dal legittimario; a tal fine si rivolge al proprio legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sul concetto di “successione” e sulla quota cd. di riserva in favore dei legittimari, rediga motivato parere.
1. Successione e quota di riserva dei legittimari
La successione indica il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive o anche cd. di fatto. Può essere inter vivos ovvero mortis causa: in tal caso la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Le disposizioni testamentarie [c.c. 536], qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Talune situazioni sono tuttavia intrasmissibili. Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato un vero elenco:
· diritti della personalità
· diritto morale d’autore
· diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare: uso, abitazione, usufrutto
· diritto agli alimenti
· assegni vitalizi
· rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.
· sanzioni pecuniarie penali ed amministrative
· rapporti intuitus personae.
Talune categorie di soggetti successibili (cd. legittimari o riservatari o successori necessari) hanno diritto, per legge, ad una quota intangibile del patrimonio del de cuius, indipendentemente dalle disposizioni del testatore: cd. quota di riserva. Come chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13524), ai fini dell’individuazione della suddetta quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. Fondamento delle previsioni a favore dei legittimari è quello di difendere il superiore interesse della famiglia: si vuole assicurare ai prossimi coniugiunti, come individuati dalla legge, una porzione del patrimonio ereditario, dopo la morte del titolare. La lesione della quota riservata ex lege dà il diritto all’interessato di esperire un’azione intesa alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive: si tratta di un’actio esperibile dal legittimario leso, dal legittimario pretermesso, dell’erede del legittimario e dell’avente causa del legittimario. Secondo la dottrina, si tratta di un’azione di accertamento costitutivo, personale e di inefficacia relativa e sopravvenuta. È, tuttavia, sottoposta alle condizioni di cui all’art. 564 c.c.: l’imputazione ex se dei lasciti ricevuti dal de cuius; l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Ma quid juris se il legittimario propone un’azione intesa a far valere la nullità di un contratto stipulato dal de cuius al fine di aggredire la donazione dissimulata con precipuo interesse di risanare la quota di riserva lesa (cd. simulazione ereditaria)? Si tratta, invero, del caso di specie sottoposto ad esame che, peraltro, pone delicati problemi da tempo affrontati dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la decisione n. 7048/2008, resa in casus decisus del tutto identico a quello di cui è parte Mevia.
2. Simulazione ereditaria.
La Cassazione, in realtà, ha predisposto un vero e proprio piccolo prontuario in materia di simulazione ereditaria, per il precipuo caso in cui il legittimario chieda tutela contro gli atti dispositivi del ‘de cuius’ lesivi della propria quota di riserva. Il problema emerge in tutta la sua rilevanza pratica nei casi in cui l’atto di liberalità sia stato dissimulato dietro la parvenza di un negozio a titolo oneroso, ed il legittimario si trovi costretto ad esperire l’azione di simulazione. È noto, infatti, che la prova per testimoni della simulazione non è illimitata, o meglio, lo è solo “se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto, anche se è proposta dalle parti” (art. 1417 c.c.). In altri termini, il legislatore disciplina un doppio regime probatorio, che si dipana nella distinzione tra “parti” e “terzi”: le prime sottoposte agli ordinari limiti in materia di prove (art. 2722 e 2724 c.c.), i secondi, invece, liberi incondizionatamente di utilizzare qualunque mezzo (testimoni e presunzioni). Si tratta, dunque, di verificare se l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal ‘de cuius’ (dissimulante una donazione) possa essere considerato “terzo” rispetto alle parti contraenti. La Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2008 n. 7048) ormai da tempo distingue tra le ipotesi in cui l’erede agisca come successore a titolo universale del defunto, esercitando un diritto spettante al ‘de cuius’, e quelle in cui, invece, si muova in qualità di legittimario, per il recupero o la reintegrazione della quota di riserva: solo in tale ultimo caso potrà essere considerato soggetto “terzo” all’intera vicenda simulatoria, perché fa valere un diritto che gli deriva in via diretta ed immediata dalla legge, non acquisito dal ‘de cuius’. A tal punto che qualora l’erede agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius” perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, si ritiene che non proponga, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; in questo caso egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti. Chiaro è che l’impugnazione dell’atto simulato da parte del legittimario può riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicchè egli se ne avvantaggerebbe sia in qualità di legittimario, sia in quella di successore a titolo universale. Di fronte a siffatta evenienza la Cassazione ha evidenziato gli inconvenienti di un esonero, per così dire “a metà”, del legittimario dai limiti della prova: “egli è esonerato in modo completo (…), non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria, e per l’altra parte una regola diversa”.
3. Conclusioni.
Il punctum pruriens, nel caso di specie, involge la questione relativa alla definizione del regime probatorio della simulazione fatta valere dall’erede o dal legittimario. Alla luce di quanto precede, Mevia deve essere resa edotta dei principi di diritto “fermi” nella giurisprudenza, ovvero:
- ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione (Cass. 30 luglio 2002, n. 11286);
- con riferimento ad asserita vendita fittizia posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all’azione di simulazione anche un’espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata (Cass. 26 aprile 2007, n. 9956);
- la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non possono legittimamente dirsi “terzi” rispetto al negozio; deve, pertanto, escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l’erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (Cass. 24 marzo 2006 n. 6632);
- l’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius” perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti (Cass. 12 giugno 2007 n. 13706).
I principi di diritto richiamati rendono la sentenza di primo grado – censurata da Mevia - immune da vizi e resistente alle censure avanzate sulla questione relativa alla delimitazione del regime probatorio della simulazione fatta valere dall’erede o dal legittimario. Ed, infatti, se il “de cuius” ha posto in essere una vendita fittizia per dissimulare una donazione, l’erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all’azione di simulazione anche un’espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata (Cass. 26 aprile 2007 n. 9956): assente, nel caso di specie, poiché non proposta da Mevia. È sconsigliabile, allora, l’idea di gravare la decisione di appello. La statuizione censurata - nel negare alla ricorrente l’esonero dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione - è conforme ai suddetti principi costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità. Può, altresì, aggiungersi, al riguardo che i limiti probatori non sono neanche superabili adducendo la illiceità del contratto dissimulato: la Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di affermare che, agli effetti dell’art. 1417 c.c., l’illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l’ordinamento reprime per cui è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l’interesse perseguito dalle parti, cioè l’arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1535; 20 luglio 1980, n. 444861). Del pari, nella giurisprudenza di legittimità si è precisato che l’illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell’alt. 1417 c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all’intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto (Cass. 29 ottobre 1994, n. 8942).
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