3. COMPARSA DI INTERVENTO VOLONTARIO.
TRIBUNALE DI ______
SEMPRONIO (nato a ______ il __/__/____), C.F.: ______, rappresentato e difeso dall’Avv. ______, C.F.: ______, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in ______ alla via ______ n. ______, giusta delega in calce al presente atto nella causa recante n. ______ di R.G. promossa da:
TIZIO (nato a ______ il __/__/____), C.F.: ______, rappresentato e difeso dall’Avv. ______ del foro di ______
ATTORE
CONTRO
CAIO, rappresentato e difeso dall’Avv. ______
CONVENUTO
PREMESSO IN FATTO
TIZIO, con atto di citazione notificato in data ______ ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ______ CAIO per sentirlo dichiarare responsabile del ______ e conseguire la sua condanna a ______ oltre ______ e alle spese del giudizio.
CAIO, costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ______, ha contestato la domanda sull’assunto che ______; preliminarmente ha inoltre eccepito che ______.
Con la presente comparsa (1) si intende intervenire (2) nel predetto giudizio per far valere nei confronti sia dell’attore che del convenuto (3) il diritto di ______ (4) che rinviene il sui fondamento nel ______ per come è facilmente desumibile da ______
DIRITTO
(ESPORRE LE RAGIONI GIURIDICHE ALLA BASE DELL’INTERVENTO)
Per gli esposti motivi, il sottoscritto Avv. ______., nella sua veste di cui sopra,
CHIEDE (5)
che l’On. le Tribunale di ______ voglia:
1) ammettere l’intervento in giudizio di SEMPRONIO;
2) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che TIZIO e CAIO ______;
3) condannare i predetti al ______ oltre alle spese del giudizio (6).
IN VIA ISTRUTTORIA
si chiede che venga:
- ordinato a ______ l’esibizione delle;
- ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che ______;
2) vero che ______;
3) vero che ______;
4) vero che ______.
Indica, all’uopo, a testi:
- il sig. ______ residente a ______, nella qualità di ______ sui primi due capitoli di prova;
- la sig. ra ______ residente a ______, limitatamente al capitolo sub 4).
- disporre, all’esito, consulenza tecnica contabile, al fine di accertare l’esatto dare-avere tra le parti ______, con riserva di formulare specifici quesiti e di nominare proprio consulente tecnico di parte.
A sostegno dei propri assunti produce inoltre le seguenti prove documentali:
______ (all. I);
______ (all. II);
______ (all. III);
______ (all. IV);
______ (all. V).
Salvis Juribus
______, lì ______
Avv. ______
PROCURA IN CALCE
Il sottoscritto SEMPRONIO, nato a ______
DELEGA
l’Avv. ______, del Foro di ______, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa quella di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge,
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in ______, via ______,
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
______, lì ______
______ nella qualità.
Avv. ______
La firma è autentica
ed è stata apposta in mia presenza
Avv. ______
(1)
LA COSTITUZIONE DEL TERZO INTERVENIENTE
Per intervenire nel processo a norma dell’art. 105 cod. proc. civ., il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’art. 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza (art. 267 cod. proc. civ.).
(2)
I PRESUPPOSTI DELL’INTERVENTO
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo stesso. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (art. 105 cod. proc. civ.).
(3)
IL CONVENUTO CONTUMACE
La comparsa di intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest’ultima, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ.; l’omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 156 cod. proc. civ., non spiega effetti invalidanti sull’intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l’interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa di intervento, notificandola regolarmente.
(4)
IL DIRITTO CHE SI PUÒ FAR VALERE
Il diritto che, ai sensi del primo comma dell’art. 105 cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria.
(5)
IL TERMINE PER L’INTERVENTO
L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio (art. 268 cod. proc. civ.).
(6)
IL REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI
Il soggetto che interviene in un giudizio tra le altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l’altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull’interesse ad intervenire, che peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché in proporzione all’intresse di ciascuna, come di regola (art. 97, primo comma, cod. proc. civ.).
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