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TRIBUNALE DI ___________ (1)
ATTO DI CITAZIONE
Per
TIZIO, nato a _______ (_____), il __/__/____ C.F.: ________ e residente in ______ (____), alla via ________, elettivamente domiciliato in __________ alla via _________ n. ____, presso lo studio legale dell’avv. _______, C.F.: ________, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce (oppure) a margine del presente atto,
PREMESSO IN FATTO (2)
Al fine di poter meglio apprezzare i fatti di causa e la conseguente fondatezza delle conclusioni in fondo formulate, è opportuno ripercorrere brevemente i fatti che hanno reso necessario il ricorso a codesta Autorità giudiziaria.
TIZIO, in data __/__/____, ha provveduto a _____, ritenendo che _____.
Successivamente, in data __/__/____, CAIO ha ______, sull’assunto che ______.
In conseguenza di ciò, TIZIO ha, conseguentemente, patito un danno economico quantificabile in complessivi euro ______, di cui euro ______ ed euro ______, per aver dovuto . ______
Tutto ciò premesso, TIZIO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
CITA
CAIO (oppure) la società X ______, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______, (oppure) l’amministrazione comunale di ______, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire e costituirsi, ai sensi e nelle forme cui all’art. 166 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di ______, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del giorno __/__/____, ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze, con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarato contumace e si procederà, comunque, nei suoi confronti per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) voglia il Tribunale adito accertare, preliminarmente, ______;
2) condannare CAIO convenuto al risarcimento dei danni patiti dall’istante e quantificati in euro ______, o nell’importo maggiore o minore che sarà riconosciuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria
a decorrere dal _________ (ad es. data del primo atto di
costituzione in mora) sino all’effettivo soddisfo.
A tale effetto
INVITA
il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 cod. proc. civ., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che sarà designato ex art. 168 bis cod. proc. civ., con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. (3)
IN VIA ISTRUTTORIA
CHIEDE
l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti da “vero che”:
1) ______;
2) ______;
3) ______.
Si indicano quali testi:
il sig. ______ (nella qualità di ______), residente a ______, sull’intero capitolato;
la sig. ra ___ residente a ______, sui capitoli 1) e 2) e
PRODUCE
i seguenti documenti:
1) copia del ______;
2) attestato di ______;
3) ______;
4) ______;
5) ______ e
Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi del novellato art. 183 cod. proc. civ. (4)
Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari di giudizio.(oppure)
Tutto ciò con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell’avv. ______ che, all’uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi (5).
Ai sensi della legge n. 488 del 1999, così come modificata e integrata dal d.P.R. n. 115 del 2002, si
DICHIARA
che il valore della presente causa è pari ad euro ______, dovrà pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, che deve essere ______, per un importo pari ad euro ______
______, lì ______
Avv. ______ (6).
PROCURA IN CALCE (7)
Il sottoscritto TIZIO, nato a ______, il ______ (nel caso di enti o società) nella qualità di legale rappresentante di ______, con sede in ______, alla via ______, (P. IVA: ______)
DELEGA
l’Avv. ______, del Foro di ______, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa quella di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in ______, via ______,
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
______, lì ______
______ nella qualità.
Avv. ______
La firma è autentica
ed è stata apposta in mia presenza
Avv. ______
(1)
COMPETENZA
Il tribunale è competente per le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (art. 9 cod. proc. civ.).
(2)
CONTENUTO
L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'orga-no o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
(continua)
7) l’indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, cod. proc. civ. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ.
(3)
IL NUOVO AVVERTIMENTO
La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto un’equiparazione, prevedendo che l’incompetenza (che sia per materia, per valore o territoriale) debba essere sempre eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Questo spiega la modifica dell’art. 163 cod. proc. civ. (contenuto della citazione) che, al terzo comma, n. 7), prevede adesso che l’atto di citazione deve contenere anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini implica non solo le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (così come previsto nella formulazione originaria della norma), ma anche quelle di cui all’art. 38 cod. proc. civ..
(4)
EMENDATIO LIBELLI
In base al quinto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, cod. proc. civ. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
(5)
SPESE PROCESSUALI
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (art. 93 cod. proc. civ.).
(6)
SOTTOSCRIZIONE
L’atto va sottoscritto ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ.
(7)
PROCURA
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda di intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o, sempre per effetto della riforma, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa (art. 83 cod. proc. civ.).
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